L’ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO
La Convenzione
La Convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Ordine degli Avvocati di Benevento, volta a regolamentare l’anticipazione di un semestre di tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, è stata stipulata per rendere effettiva la previsione di cui agli artt. 40 e 41, comma 6, lett. d), della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), visto il D.M. del 17 marzo 2016, n. 70 e, in particolare, l’art. 5, nonché la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche.
L’anticipazione della pratica forense
L’anticipazione di un semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari, prevista dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, dal punto di vista dell’integrazione tra studi teorici e applicazioni pratiche, ma anche dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente.
La Convenzione prevede che il tirocinio si svolga durante l’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01).
Requisiti
L’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense prima del conseguimento del titolo accademico è consentita allo studente:
- iscritto all’ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01)
- in regola con il superamento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di Laurea e che, comunque, abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08) e Diritto dell’Unione europea (IUS/14)
- ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato, lo studente deve conseguire il diploma di laurea entro i due anni successivi al termine del tirocinio stesso
Studi legali
L’Ordine predispone e aggiorna l’elenco degli studi legali, in base alle disponibilità manifestate dagli avvocati ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato. Ai fini della formazione dell’elenco, l’Ordine può avvalersi della collaborazione delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
Lo studio legale, che accetta l’inserimento nell’elenco, fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nelle quali gli avvocati operano. L’elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi all’Ufficio Placement e Stage dell’Università degli Studi del Sannio al Dipartimento DEMM – Area giuridica, unitamente alle informazioni sulle aree giuridiche.
L’istanza e la domanda
Gli studenti in possesso dei requisiti possono presentare istanza al Dipartimento DEMM, area giuridica, per l’assegnazione del docente tutor, allegando il curriculum vitae e indicando le proprie aree giuridiche di interesse.
Individuato il docente tutor e lo studio legale di riferimento (in base alle disponibilità trasmesse dal Consiglio dell’Ordine), gli studenti possono depositare la domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere corredata da autocertificazione (ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti previsti.
La domanda dovrà essere altresì corredata dal progetto formativo, comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dall’Avvocato ospitante, dal Tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento. Il Consiglio dell’Ordine delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione.
Modulistica
Svolgimento del semestre
Durante lo svolgimento del semestre, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale. L’Università può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio, tenendo conto della loro natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tal fine, è previsto che tali corsi o parte di essi possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L’eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l’acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
L’avvocato ospitante garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il numero delle udienze alle quali il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto fino ad un minimo di dodici, in considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario. L’Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante (art. 8, comma 4, D.M. 17 marzo 2016, n. 70).
D’intesa con l’avvocato e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche ai fini dell’elaborazione della dissertazione finale per l’esame di laurea.
Effetti del tirocinio
Qualora non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un massimo di sei mesi. Superato tale periodo, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
Il periodo di tirocinio rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
Il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell’art. 42 l. 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Relazione finale
Al termine del semestre, viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dall’avvocato e dal tutor accademico. La relazione è immediatamente depositata al Consiglio dell’Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge e rilascia allo studente un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell’Ordine non rilascia l’attestato. In questo caso, il praticante e l’avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio devono essere preliminarmente sentiti. Si applica l’art.17, comma 7, l 31 dicembre 2012, n. 247.
Per quanto non espressamente disciplinato nella Convenzione, si rinvia alle procedure previste dalla normativa vigente e dall’Ateneo in materia di stage e tirocini.